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LEGGE 14 dicembre
2000, n. 379
Disposizioni per il riconoscimento
della cittadinanza italiana alle persone nate e già
residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico
e ai loro discendenti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui
al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti
all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920,
e ai loro discendenti. I territori di cui al presente
comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato
italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia
in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze
alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947,
n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo
il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in
Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori
di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione
dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio
1920, nonche' ai loro discendenti, e' riconosciuta
la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione
in tal senso con le modalita' di cui all'articolo
23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
- Camera dei deputati (atto n. 4541):
- Presentato dall'on. Schmid l'11 febbraio 1998.
- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 marzo 1998 con parere della
commissione III.
- Esaminato dalla III commissione il 21 e 22 marzo
2000, il 10 maggio 2000.
- Relazione scritta presentata l'8 giugno 2000 (atto
n. 4541/A relatore sen. Boato).
- Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede legislativa, il 25 ottobre
2000.
- Esaminato dalla I commissione e approvato il 25
ottobre 2000.
- Senato della Repubblica (atto n. 4863):
- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 3 novembre 2000 con pareri
delle commissioni 2a e 3a.
- Esaminato dalla 1a commissione l'8 e 16 novembre
2000 ed approvato il 21 novembre 2000.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca: "Esecuzione
del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate
ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.".
- La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: "Ratifica
ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse Parti,
con allegati, dell'atto finale e dello scambio di
note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.".
- Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' il seguente:
"Art. 23. - 1. Le dichiarazioni per l'acquisto,
la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento previste
dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello
stato civile del comune dove il dichiarante risiede
o intende stabilire la propria residenza, ovvero,
in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità
diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché
gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita,
alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza
italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza
e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto
di nascita". |