| |
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza
e le minoranze Cittadinanza.
Circolare: Prot. n.K.78 dd. 24.12.2001
Legge 14 dicembre 2000, n.379 concernente «Disposizioni
per il riconoscimento della cittadinanza italiana
alle persone nate e già residenti in territori
appartenuti all’Impero austro – ungarico
ed ai loro discendenti» -
Indirizzi applicativi.
Con circolare p.n. in data 19 febbraio c.a. sono
state impartite le prime direttive circa le modalità
applicative della legge 14 dicembre 2000. n.379 concernente
«Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e già residenti
in territori appartenuti all’Impero austro –
ungarico ed ai loro discendenti».
In particolare gli Ufficiali di stato civile dei comuni
di residenza degli interessati o le nostre Autorità
diplomatico–consolari per i residenti all’estero
sono stati invitati ad accettare le dichiarazioni
rese dai soggetti interessati e dai loro discendenti
ai sensi dell’art.1 della legge chiarendo che,
benché iscritte nei registri di cittadinanza,
le stesse sarebbero state efficaci con effetto «ex
tunc» solo al termine della procedura di riconoscimento,
ove favorevole, esperita da parte degli Organi centrali
competenti.
Non appare superfluo ribadire che destinatari della
normativa in argomento sono le presone ed i loro discendenti
che risultano emigrate all’estero, ad esclusione
della attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio
1920 ed originarie dei territori già appartenuti
all’Impero austro – ungarico – costituitosi
com’è noto nel 1867 – attualmente
facenti parte dello Stato italiano che si identificano
con i territori delle attuali province di Trento e
Bolzano e nella Venezia Giulia, con l’attuale
provincia Gorizia e con quelli già italiani
ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace
di Parigi del 10.02.1947 e di Osimo del 10.11.1975
(v.elenco allegato).
La disciplina in esame indica, pertanto, chiaramente
sia i territori di emigrazione sia l’arco temporale
entro cui l’emigrazione ebbe a verificarsi ovvero
tra il 25 dicembre 1867, data della costituzione dell’impero
austro–ungarico (Ausgleich), ed il 16 luglio
1920, data di efficacia internazionale del Trattato
di S.Germano.
Relativamente al termine discendenti deve altresì
ritenersi che, in assenza di limitazioni poste dalla
legge al grado di parentela, siano da ricomprendervi
tutti coloro che dimostrino la discendenza in linea
retta dall’avo emigrato all’estero nell’arco
temporale di interesse originario dei territori indicati.
Inoltre, per l’individuazione degli ulteriori
requisiti legittimanti l’applicazione del regime
di particolare favore introdotto dalla nuova legge,
si ritiene possa farsi riferimento sia alle disposizioni
pattizie che hanno riguardato i territori presi in
considerazione dal testo legislativo, che alla disciplina
vigente all’epoca dei fatti giuridicamente rilevanti
ai fini dell’acquisto per nascita del nostro
status civitatis.
Per quanto concerne le disposizioni pattizie richiamate
nel testo legislativo, si rileva che il Trattato di
S.Germano, all’articolo 72, prevedeva per i
residenti all’estero già pertinenti dei
territori ceduti all’Italia alla fine della
prima guerra mondiale, il diritto di optare per la
cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di
volontà. Tale schema procedurale risulta poi
confermato nei Trattati di Parigi del 1947 (art. 19)
e di Osimo del 1975 (art.3) con l’espressa indicazione
oltre alla detenzione della residenza in quei territori
ad una certa data, dell’ulteriore requisito
dell’appartenenza al gruppo linguistico ed etnico
italiano.
Inoltre, relativamente ai fatti giuridicamente rilevanti
in materia di trasmissione della cittadinanza alla
nascita, si osserva che fino al 1 gennaio 1948 le
normative che si sono succedute, nel riconoscere lo
ius sanguinis, non ne consentivano però la
derivazione in via materna.
L’opportunità di attenersi ad un simile
quadro di riferimento appare determinata dalla fondata
ipotesi che diversamente potrebbe delinearsi la illegittimità
costituzionale della normativa di che trattasi sotto
il profilo del vizio di ragionevolezza delle relative
disposizioni e della eventuale disparità di
trattamento nei confronti degli altri discendenti
di nostri connazionali emigrati all’estero incorsi
successivamente nella perdita del nostro status civitatis.
Peraltro, tenuto conto dell’intricata situazione
sotto l’aspetto etnico-linguistico delle aree
in questione, il preventivo esame della documentazione
da prodursi a corredo delle dichiarazioni di riconoscimento
della cittadinanza sarà effettuato da un’apposita
Commissione Interministeriale in analogia alla proceduta
adottata per i mancati optanti ai sensi dei citati
Trattati di Parigi e Osimo.
La predetta Commissione, istituita con Decreto del
Ministero dell’Interno del 2 marzo 2001 e composta
da Rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri,
della Giustizia, dell’Università «La
Sapienza» di Roma e di questo Dicastero, si
è riunita in data recente ed ha individuato,
in linea massima, la documentazione sulla base della
quale sarà effettuato l’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché
di quelli ulteriori, come sopra evidenziato, derivanti
dal quadro di riferimento ai citati Trattati, con
particolare riguardo all’accertamento dell’appartenenza
al gruppo linguistico ed etnico italiano.
Ne consegue che il riconoscimento della cittadinanza
sarà effettuato dal Ministero dell’Interno
sulla base del preventivo avviso rilasciato dalla
predetta Commissione.
Al fine quindi di acquisire ogni utile elemento in
ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti i
destinatari della disciplina introdotta dalla legge
n.379/2000 dovranno produrre presso l’Ufficiale
dello stato civile del Comune interessato o presso
la competente Autorità consolare italiana in
caso di residenza all’estero i seguenti documenti:
1. atto di nascita, possibilmente
su modello internazionale;
2. certificato di residenza attuale;
3. documentazione idonea a dimostrare
la nascita e la residenza nei territori presi in considerazione
dalla legge ovvero la discendenza da soggetto originario
di tali zone, in quest’ultimo caso andrà
esibita idonea documentazione a dimostrazione della
nascita e della residenza in quei territori del dante
causa;
4. documentazione idonea a dimostrare
l’emigrazione nell’arco temporale compreso
tra l’anno 1867 ed il 1920 (passaporto o lasciapassare,
documentazione attestante il trasferimento o il mantenimento
all’estero della residenza nel periodo indicato);
5. certificazione attestante il possesso
della cittadinanza straniera;
6. attestazione rilasciata da Circoli,
Associazioni, Comunità di italiani presenti
nel luogo (estero) di residenza contenente elementi
idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato
quali i seguenti:
a) livello di notorietà dell’appartenenza
al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato
e dei suoi ascendenti;
b) dichiarazione di appartenenza nazionale;
c) data di iscrizione all’organismo che rilascia
l’attestazione;
7. ogni altra utile documentazione
comprovante l’appartenenza al gruppo etnico
– linguistico italiano (ad es. copie autenticate
di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana
o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare, ecc.).
Per quanto concerne la ventilata ipotesi che possano
essere rese autocertificazioni in luogo dei documenti
originali da esibire da parte degli interessati a
corredo delle dichiarazioni, si tiene ad evidenziare
che nei casi in cui si tratti di cittadini stranieri
non comunitari residenti all’estero, gli stessi
non possono rendere dichiarazioni sostitutive della
documentazione indicata.
L’Ufficiale dello stato civile ovvero l’Autorità
diplomatica o consolare raccolta, la dichiarazione
mediante l’iscrizione negli appositi registri
di cittadinanza, ne trasmetterà copia, unitamente
alla documentazione prodotta dall’interessato,
a questo Ministero competente ad emanare la comunicazione
in ordine alla sussistenza in capo all’interessato
o al di lui discendente dei requisiti e delle condizioni
richieste per il riconoscimento della cittadinanza
italiana.
Ove il dichiarante non abbia prodotto, in tutto o
in parte, la prescritta documentazione all’Autorità
competente ai sensi dell’art. 26 del D.P.R.
n.369 del 3 novembre 2000 lo inviterà a presentarla
nel più breve tempo possibile, fissando un
congruo periodo di tempo, ferma restando la validità,
a tutti gli effetti, della data di presentazione della
dichiarazione.
Decorso il termine assegnato in caso di inadempimento
la documentazione prodotta, anche se incompleta, verrà
comunque inviata.
L’Autorità che ha ricevuto la dichiarazione,
in cui effetti sono da ritenersi sospesi fino all’emanazione
della comunicazione dell’esito dell’accertamento,
nel trasmetterla allo scrivente Ufficio vorrà
esprimere il proprio motivato parere in ordine alla
sussistenza in capo all’interessato o al di
lui discendente, dei requisiti e delle condizioni
richieste per la configurazione del diritto ad ottenere
il beneficio invocato.
Per le dichiarazioni resi in Italia l’Ufficiale
di Stato Civile, ricevuta la comunicazione ministeriale
riguardante l’esito dell’accertamento,
ne farà annotazione in calce all’atto
di nascita del dichiarante, dopo averlo trascritto.
Per le dichiarazione raccolte all’estero l’Autorità
diplomatica o consolare trasmetterà copia della
dichiarazione e della comunicazione dell’esito
dell’accertamento ministeriale all’Ufficiale
dello stato civile del comune italiano – da
individuarsi ai sensi del medesimo art.26, 1°
comma, 2° periodo del D.P.R. n.396 – che
provvederà alla loro annotazione sull’atto
di nascita dell’interessato ed ai conseguenti
adempimenti anagrafici, ai sensi del citato art. 26,
2° comma.
Della definizione di tali incombenze ne verrà
data notizia a questo Ministero, alle SS.LL ed alle
locali Autorità di P.S.
Si precisa che il riconoscimento della cittadinanza,
in caso di accertamento positivo, avrà effetto
dal giorno successivo a quello in cui la dichiarazione
è stata resa, così come previsto dall’art.
15 della legge sulla cittadinanza n.91 del 5 febbraio
1992.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler
disporre affinché il contenuto della presente
comunicazione venga portato a conoscenza di tutti
i sigg. sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito
territoriale di rispettiva competenza, per l’opportuna
informazione circa gli adempimenti di spettanza.
Il Capo Dipartimento
Firmato: D’Ascenzo
|
|