MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze

Risposta a quesito del Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. – Ufficio III

Prot. K 28.1/1649Roma, 22 luglio 2002

Oggetto: Cittadini riconosciuti tali in esito ad applicazione retroattiva della sentenza n. 87/75 applicabilità dell’obbligo di opzione ai doppi cittadini jure sanguinis nati tra il 27.04.1965 e il 17.05.1967.

Si fa riferimento alla nota del 22.06.2001 con la quale è stato chiesto il parere di questo Ufficio in merito a quanto indicato in oggetto.

Al riguardo, si concorda con codesto Dicastero nel ritenere che gli interessati non possono considerarsi obbligati a rendere l’opzione prevista dall’art. 5 della legge 123/83. Infatti, all’epoca in cui risultava vigente la disposizione che prevedeva l’obbligo di opzione (art. 5 della legge 123/83) gli interessati, in relazione al livello interpretativo allora accolto circa l’efficacia retroattiva della sentenza n. 87/1975, in sostanza non risultavano investiti dello status di cittadini italiani.

Introdurre, ora per allora, simile previsione equivarrebbe ad inficiare la portata della interpretazione finalmente riconosciuta alla sentenza costituzionale in argomento a seguito delle numerose pronunce giurisdizionali intervenute su tale specifica questione.

Inoltre, tale obbligo è venuto meno a seguito di precise scelte operate dal legislatore e la sua adozione implicherebbe altresì la reintroduzione di un automatismo della materia de qua in cui sempre più è stato valorizzato l’elemento volontaristico per la perdita, l’acquisto ed il riacquisto della cittadinanza, con un processo che prende le mosse proprio dalla pronuncia costituzionale del 1975 e si fortifica con l’emanazione della legge n. 123/83.

Le modalità per il riconoscimento della cittadinanza italiana in forza della combinata operatività delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 fa, inoltre salva la volontà degli interessati i quali al fine del riconoscimento sono tenuti oggi a manifestarla in maniera inequivoca seppur non tipicizzata da una dichiarazione in tal senso.

IL DIRIGENTE

Nota Ministeriale trasmessa a tutte le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari dipendenti con messaggio del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, n. prot. 303/19551 del 14 agosto 2002, posizione KB1, red. Mataloni/Napoli, a firma dott.ssa Claudia CAGGIULA per il Capo Ufficio III D.G.I.E.P.M.

 

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