La cittadinanza: Come si perde?

I cittadini italiani possono perdere la cittadinanza:

·         Per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro Stato (articoli 11, 14, 3 c. 4 legge 91/1992);

·         per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno Stato straniero (art. 12 legge 91/1992);

·         per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquisiscano la cittadinanza di alcuni Stati che non ammettono la doppia cittadinanza o la limitano a specifiche condizioni. I Paesi e le condizioni cambiano spesso, è pertanto necessario verificare bene la situazione specifica, prima di richiedere o acquisire una seconda cittadinanza. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, nel caso in cui entrambi i genitori rinunciassero;

Caso particolare: non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo entro il 17 maggio 1986, come disposto dall’art. 5, legge n° 123 21 aprile 1983.

Vedi a proposito l'approfondimento: La doppia cittadinanza.

  

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