La cittadinanza: Come si acquisisce?
La cittadinanza italiana si acquisisce in base alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (documento pdf allegato):
- per nascita da padre o madre italiani (iure sanguinis, art. 1), ovunque essa avvenga, anche per generazioni successive alla prima (purché gli ascendenti diretti non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana), con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’interno K28 del 1991 (documento pdf allegato). Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da madre italiana. Sono compresi tutti i figli di sangue (nati dal matrimonio o successivamente legittimati, oppure fuori dal matrimonio), e i figli adottivi (per effetto del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria);
- per nascita in Italia (iure soli, art. 1) da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza;
- per matrimonio (iuris communicatio, art. 5) con cittadino/a italiano/a, dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni all’estero;
IMPORTANTE: hanno acquisito automaticamente la cittadinanza italiana le donne che hanno sposato cittadini italiani prima del 27 aprile 1983. Fino a tale data era infatti in vigore l'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, secondo il quale la donna straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano acquisiva la cittadinanza italiana e la conservava anche dopo la morte del marito . - per naturalizzazione (o concessione, artt. 4 e 9) nei seguenti casi:
- straniero di cui un genitore o un/a nonno/a sia stato cittadino italiano (i.e. prima della sua nascita), dopo tre anni di residenza in Italia, oppure a seguito di servizio militare o svolgimento di pubblico servizio presso lo Stato italiano;
- straniero che presti servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;
- cittadino dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;
- straniero che risiede in Italia per almeno dieci anni.
- per elezione, in base ai trattati firmati dall’Italia in seguito ai conflitti bellici, con riguardo alle popolazioni di lingua ed etnia italiana provenienti dai territori ceduti e nelle colonie in Africa e nell’Egeo, fra i quali:
- Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 con l’Austria;
- Trattato di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 con le Potenze alleate;
- Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
La legge riconosce il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana a coloro che si trovano nella situazione considerata in questi trattati e ai loro discendenti.
- Per i discendenti dei cittadini italiani che erano residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (art. 19) e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).
Invece per i discendenti degli emigrati dal Trentino e dagli altri territori dell’Impero Austro-Ungarico prima del 16 luglio 1920, c'è stata la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana soltanto nel periodo dal 2000 al 2010 con la Legge 379/2000 (documento pdf allegato ). Ad oggi non è più possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La cittadinanza: Come si perde?
I cittadini italiani possono perdere la cittadinanza
- Per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro Stato (articoli 11, 14, 3 c. 4 legge 91/1992);
- per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquisiscano la cittadinanza dei seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e, a certe condizioni, Francia e Paesi Bassi. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, nel caso in cui entrambi i genitori rinunciassero;
- per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno Stato straniero (art. 12 legge 91/1992).
Non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 17 maggio 1986, come disposto dall’art. 5, legge n° 123 21 aprile 1983. Vedi a proposito l'approfondimento: La doppia cittadinanza.
I Comites sono organismi rappresentativi della collettività italiana presso le sedi consolari. I Comites sono eletti direttamente dai residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti AIRE. In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.
I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana.
Il compito dei Comites è rappresentare le istanze della collettività italiana di fronte alle autorità diplomatiche consolari, di promuovere iniziative culturali e ricreative per gli italiani residenti nel territorio di competenza e in generale di collaborare con il Consolato nell’organizzazione di attività e nella tutela di interessi e diritti degli Italiani.
Le ultimi elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei Comites si sono tenute il 3 dicembre 2021.
Le sedi dei comitati attivi alla data attuale si trovano in Europa (47), nelle Americhe (42), in Asia e Oceania (10) e in Africa (7). Consulta qui l’elenco completo.
Per ulteriori informazioni rivolgiti alle rappresentanze diplomatiche italiane della tua area consolare.
Guarda questi video per maggiori informazioni sulle funzioni dei Comites e sulle elezioni che si sono svolte il 3 dicembre 2021.
La cittadinanza: come si riacquisisce?
- In modo automatico (senza alcuna manifestazione di volontà), se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno (art. 13, comma 1 lettera d, legge n. 91/1992), o risiede per due anni e dimostra di aver lasciato l’impiego o il servizio militare (per i casi in cui lo Stato italiano ne abbia ordinato l’abbandono, art. 13, c. 1 lettera e);
- con una manifestazione di volontà (dichiarazione), dopo aver prestato il servizio militare o un impiego per lo Stato italiano (art. 13, comma 1 lettere a e b);
- dichiarando di voler riacquisire la cittadinanza italiana e di stabilire, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia (per i residenti all’estero, art. 13 comma 1 lettera c). La dichiarazione si può presentare in Italia presso il Comune di residenza, oppure all’estero, presso il Consolato italiano. In quest’ultimo caso, avrà effetto solamente dopo aver registrato la residenza in Italia e dopo che il Comune di residenza in Italia avrà ricevuto la dichiarazione dal Console italiano;
- con un'istanza al Comune o al Consolato italiano competente per la zona di residenza, documentando di essere stati cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 (Trattato di Osimo del 10 novembre 1975), e di non essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 3 del Trattato di Osimo di trasferire la residenza dalla zona B dell’ex territorio libero di Trieste nel territorio italiano. Tali cittadini hanno perso la cittadinanza italiana in virtù dell'aquisizione volontaria di quella jugoslava (articoli 17bis e 17 ter della legge n. 91/1992).
In valigia: musica, teatro e tantissime emozioni.
Sta per iniziare il tour argentino di “Compartimos”, uno spettacolo che parla di migrazione, identità e connessioni profonde tra Trentino e Argentina.