Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, S.O. n. 223/L

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 21

Registrazione e legalizzazione di atti

  1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o qualità da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all'articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e l'amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora ciò non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali.
  2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni.
  3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente.

Art. 22

Traduzione del contenuto di documenti

  1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

 

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Decreto Legge «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza» il rammarico, le perplessità e le richieste della Trentini nel mondo

L’Associazione Trentini nel mondo, con delibera del Consiglio direttivo riunito a Trento il 7 aprile 2025, esprime il suo rammarico e la sua perplessità sia per il contenuto del Decreto Legge n. 36 del 28 marzo 2025, che introduce nuove e stringenti restrizioni alla trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza, in particolare per chi è nato all’estero da genitori italiani, sia per le modalità con cui è stato presentato. Il provvedimento, che modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91 limita la cittadinanza automatica alla seconda generazione e impone di dimostrare “legame effettivo” con la Repubblica Italiana.

Il provvedimento del Governo non si limita ad arginare le richieste di riconoscimento della cittadinanza Iure Sanguinis per quanti non ne hanno ancora fatto richiesta, ma ostacola la trasmissione della cittadinanza italiana per chi nasce all’estero da genitori italiani. Si tratta di un provvedimento che la Trentini nel mondo ritiene non condivisibile perché presenta aspetti che suscitano dubbi sulla sua legittimità giuridica, perché disconosce il ruolo degli italiani all’estero, oltre ad apparire illogico. Così com’è stato formulato, rischia di creare danno più che beneficio all’Italia e agli Italiani.

Legittimità giuridica. La Costituzione italiana (articolo 77) prevede che i decreti di urgenza siano consentiti solo in presenza di una reale e comprovata necessità, che nel caso specifico non sembra sussistere. Il provvedimento limita, con esecutività immediata, un diritto fondamentale come quello della cittadinanza, introducendo ex novo principi giuridici quali il “legame effettivo” finora mai considerati nel nostro ordinamento sulla cittadinanza. Il provvedimento introduce una riforma senza precedenti dei principi fondamentali che hanno plasmato la cittadinanza italiana per generazioni. Sorprende ed irrita che sia stato emanato in anticipo rispetto alla seduta del 24 giugno prossimo della Corte Costituzionale, quando verrà esaminata la costituzionalità dell’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n° 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), che attribuisce la cittadinanza, Iure Sanguinis, ai figli di cittadini residenti all’estero, senza che sia previsto alcun limite temporale o generazionale. Vale inoltre la pena ricordare che la Costituzione non prevede alcun obbligo di residenza per l’esercizio dei diritti, ma anzi stabilisce esplicitamente il diritto di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi (articolo 16) e riconosce la libertà di emigrazione (articolo 35).

Ruolo degli italiani all’estero. Il decreto non considera la lunga tradizione di rispetto e riconoscenza che l’Italia ha sempre mostrato nei confronti dei propri emigranti, che attraverso le rimesse inviate dall’estero contribuirono al sostentamento dei familiari rimasti in patria. Il decreto disconosce la forza che la collettività degli Italiani all’estero rappresenta per il nostro Paese, per le relazioni politiche, culturali e commerciali. A titolo di esempio, gli stati di Santa Catarina e Paranà, dove risiede una numerosa comunità di origine trentina, nel 2024 hanno importato prodotti Made in Italy per un valore di un miliardo di Euro.

Illogicità. Il decreto prevede inoltre che un cittadino italiano nato all’estero trasmetta la cittadinanza ai figli solo se ha vissuto almeno due anni in Italia prima della nascita dei figli. Per ottemperare a questo requisito un cittadino italiano nato all’estero dovrebbe rientrare per due anni in Italia e poi “riemigrare” prima della nascita dei figli. Ovvero o rientrare per due anni durante la minore età (con i genitori si suppone), oppure tornare temporaneamente in Italia per due anni prima della nascita dei figli, vale a dire durante gli anni della formazione. Quanti possono permettersi di sostenere due anni di università in Italia? Sarebbe stato più logico abolire del tutto il principio dello Ius Sanguinis.

Quali benefici? La conseguenza più evidente del decreto sarà una significativa riduzione del numero degli Italiani residenti all’estero, con la progressiva cancellazione di tutti i discendenti di italiani nati all’estero e, in prospettiva, il definitivo allontanamento dall’Italia delle comunità di oriundi che in tutto il mondo promuovono e coltivano vincoli effettivi ed affettivi con il nostro Paese. I testi del decreto e dei disegni di legge del Governo, così come sono formulati, disconoscono e mortificano i valori dell’italianità nel mondo, dove milioni di nostri concittadini quotidianamente contribuiscono positivamente alla reputazione internazionale del nostro Paese. Attraverso di loro l’Italia è un Paese conosciuto, rispettato e amato in tutti i continenti, lo stile di vita italiano è riconosciuto e apprezzato, i nostri prodotti sono considerati sinonimo di qualità e buon vivere. L’Associazione Trentini nel mondo, attiva dal 1957, è testimone del legame identitario e culturale indissolubile che esiste tra il Paese di origine degli avi e quello di residenza dei loro discendenti, che si manifesta attraverso l’impegno di singoli e dei Circoli nell’allacciare, mantenere e ravvivare relazioni tra i luoghi di emigrazione e il Paese di origine.

Cosa si chiede. La Trentini nel mondo, sostiene la richiesta fatta da UNAIE (Unione Nazionale Associazioni di Immigrazione ed Emigrazione) di avere un incontro con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per un confronto sulle modifiche da apportare durante l’iter di approvazione del decreto da parte del Parlamento. In particolare, si ritiene indispensabile prevedere che il diritto all’OTTENIMENTO AUTOMATICO della cittadinanza sia riconosciuto fino ai discendenti di terzo grado, senza il vincolo dell’essere nato in Italia e, per i discendenti oltre la terza generazione, che il RICONOSCIMENTO della cittadinanza italiana sia subordinato all’esistenza di un “legame effettivo” che prescinde dalla residenza (come ad esempio la conoscenza degli elementi di base della cultura italiana, il possesso di un titolo di studio italiano ancorché conseguito all’estero, la proprietà di immobili e beni mobili in Italia, soggiornare frequentemente per periodi anche inferiori all’anno in Italia). Si chiede inoltre l’introduzione di maggiori controlli per evitare il riconoscimento di cittadinanze fittizie e l’inasprimento delle sanzioni per coloro che presentano documentazioni non veritiere.

Se il Circolo concorda con quanto espresso nella lettera, vi preghiamo di inviarci il modulo compilato e firmato, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Decreto Legge «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»:
il rammarico, le perplessità e le richieste della Trentini nel mondo

 

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Il Consiglio dei Ministri italiano ha recentemente approvato un decreto-legge (n°36 del 28 marzo 2025) che introduce modifiche significative alla legge sulla cittadinanza italiana, in particolare per quanto riguarda il principio dello iure sanguinis. Le nuove regole sono state introdotte con l'intenzione di rafforzare il legame effettivo con l'Italia per i discendenti di cittadini italiani nati all'estero.

Ecco alcune delle principali novità:

  • La cittadinanza automatica sarà riconosciuta solo per le prime due generazioni, ovvero per chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia.
  • I figli di italiani nati all'estero potranno acquisire la cittadinanza solo se nascono in Italia o se uno dei genitori ha risieduto in Italia per almeno due anni prima della loro nascita.

Resterà cittadino italiano chi in precedenza è già stato riconosciuto tale da un consolato, tribunale o comune e saranno processate con le precedenti regole  le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana documentate e presentate entro  le 23.59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025 è stato presentato alle Camere per la conversione in legge. Questo è un passaggio obbligatorio per i decreti-legge, che devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione per rimanere in vigore.

Durante il dibattito in parlamento, cosa può succedere:

  • Discussione e Modifiche: Le Camere possono proporre emendamenti al testo del decreto. Questo significa che il contenuto potrebbe essere modificato, ampliato o ridotto in base alle discussioni parlamentari.
  • Approvazione o Rigetto: Il decreto può essere approvato così com'è, con modifiche, o addirittura respinto. Se non viene approvato entro il termine dei 60 giorni, il decreto decade e perde efficacia.
  • Dibattiti Politici: Essendo un tema sensibile, è probabile che ci siano dibattiti accesi tra i vari gruppi politici, con posizioni diverse sull'opportunità e i dettagli delle modifiche proposte.
  • Coinvolgimento delle Commissioni: Prima di arrivare al voto in aula, il decreto potrebbe essere esaminato da commissioni parlamentari competenti, che forniranno pareri e suggerimenti.
     

Per approfondire l’informazione:

Gazzetta Ufficiale 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 121 

Il Consiglio dei Ministri approva modifiche alla legge sulla cittadinanza “ius sanguinis” – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 

 

Decreto Ley «Disposiciones urgentes en materia de ciudadanía»:  La tristeza, la perplejidad y las peticiones de la Associazione Trentini nel mondo

 

La Associazione Trentini nel mondo, por resolución de la Junta Directiva reunida en Trento el 7 de abril de 2025, expresa su pesar y perplejidad sea por el contenido del Decreto Ley nº 36 de 28 de marzo de 2025, que introduce nuevas y estrictas restricciones a la transmisión de la ciudadanía italiana por descendencia, en particular para los nacidos en el extranjero de padres italianos, sea por la forma en que se ha presentado. La medida, que modifica la Ley nº 91 del 5 de febrero de 1992, limita la ciudadanía automática a la segunda generación y exige la prueba de un «vínculo efectivo» con la República Italiana.

La medida del Gobierno no sólo frena las solicitudes de reconocimiento de la ciudadanía Iure Sanguinis para quienes aún no la han solicitado, sino que también obstaculiza la transmisión de la ciudadanía italiana a los nacidos en el extranjero de padres italianos. Se trata de una medida que la Ass. Trentini nel mondo considera inaceptable porque tiene aspectos que plantean dudas sobre su legitimidad jurídica, porque desconoce el rol de los italianos en el extranjero, además de parecer ilógica. Tal como está formulada, corre el riesgo de crear perjuicios en lugar de beneficios para Italia y los italianos.


Legitimidad jurídica. La Constitución italiana (artículo 77) establece que los decretos de urgencia sólo se permitan en presencia de una necesidad real y probada, que no parece existir en este caso. La medida restringe, con ejecución inmediata, un derecho fundamental como es el de la ciudadanía, introduciendo ex novo principios jurídicos como el del «vínculo efectivo» hasta ahora nunca considerados en nuestro ordenamiento jurídico sobre la ciudadanía. La medida introduce una reforma sin precedentes de los principios fundamentales que han plasmado la ciudadanía italiana durante generaciones. Resulta sorprendente e irritante que se haya emanado antes de la sesión del Tribunal Constitucional del 24 de junio de 2025, en la que se examinará la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley nº 91 del 5 de febrero de 1992 («Nuevas normas sobre ciudadanía»), que concede la ciudadanía, Iure Sanguinis, a los hijos de ciudadanos residentes en el extranjero, sin ningún límite temporal ni generacional. También conviene recordar que la Constitución no establece ningún requisito de residencia para el ejercicio de los derechos, sino que establece explícitamente el derecho a salir y volver a entrar en el territorio de la República (artículo 16) y reconoce la libertad de emigrar (artículo 35).

Rol de los italianos en el extranjero. El decreto ignora la larga tradición de respeto y gratitud que Italia siempre ha mostrado hacia sus emigrantes, que a través de las remesas enviadas desde el extranjero contribuían al sustento de sus familias que permanecían en la patria. El decreto desconoce la fuerza que la comunidad de italianos en el extranjero representa para nuestro país, para las relaciones políticas, culturales y comerciales. A modo de ejemplo, los estados de Santa Catarina y Paranà, en Brasil donde reside una gran comunidad de origen trentina, importaron productos Made in Italy por valor de mil millones de euros en 2024.

Ilógico. El decreto también establece que un ciudadano italiano nacido en el extranjero sólo transmite la ciudadanía a sus hijos si ha vivido en Italia durante al menos dos años antes del nacimiento de éstos. Para cumplir este requisito, un ciudadano italiano nacido en el extranjero tendría que volver a Italia durante dos años y luego «reemigrar» antes del nacimiento de los hijos. Es decir, vivir en Italia durante dos años siendo menor de edad (con los padres, se supone), o bien regresar temporalmente a Italia durante dos años antes del nacimiento de los hijos, es decir, durante los años de formación. ¿Cuántas personas pueden permitirse economicamente pasar dos años de universidad en Italia? Habría sido más lógico abolir por completo el principio del Ius Sanguinis.


¿Qué beneficios? La consecuencia más evidente del decreto será una reducción significativa del número de italianos residentes en el extranjero, con la eliminación progresiva de todos los descendientes de italianos nacidos en el extranjero y, en perspectiva, el alejamiento definitivo de Italia de las comunidades de oriundi que promueven y cultivan lazos efectivos y afectivos con nuestro país en todo el mundo. Los textos del decreto y los proyectos de ley del Gobierno, tal como están formulados, desconocen y mortifican los valores de la italianidad en el mundo, donde millones de nuestros connacionales contribuyen diariamente de forma positiva a la reputación internacional de nuestro país. Gracias a ellos, Italia es un país conocido, respetado y querido en todos los continentes, el estilo de vida italiano es reconocido y apreciado, y nuestros productos se consideran sinónimo de calidad y buen vivir. La Associazione Trentini nel mondo, activa desde 1957, da testimonio de la identidad indisoluble y del vínculo cultural que existe entre el país de origen de los antepasados y el país de residencia de sus descendientes, que se manifiesta a través del compromiso de individuos y Círculos en establecer, mantener y reavivar las relaciones entre los lugares de emigración y el país de origen.

Lo que se pide. La Ass.Trentini nel mondo, apoya la petición realizada por UNAIE (Unión Nacional de Asociaciones de Inmigración y Emigración) de mantener una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional para confrontar los cambios a introducir durante el proceso de aprobación del decreto por el Parlamento. En particular, se considera esencial prever que el derecho a la OBTENCIÓN AUTOMÁTICA a la ciudadanía se reconozca hasta los descendientes de tercer grado, sin la limitación de haber nacido en Italia y, para los descendientes más allá de la tercera generación que el RECONOCIMIENTO de la ciudadanía italiana sea subordinado a la existencia de un «vínculo efectivo» independiente de la residencia (como el conocimiento de los elementos básicos de la cultura italiana, la posesión de un título de estudio italiano aunque se haya obtenido en el extranjero, la propiedad de bienes muebles e inmuebles en Italia, estancias frecuentes en Italia por periodos inferiores a un año). También pide la introducción de más controles para impedir el reconocimiento de ciudadanías ficticias y el endurecimiento de las sanciones a quienes presenten documentación no veraz.


Si el Círculo está de acuerdo con lo expresado en la carta, por favor envíenos el formulario adjunto, rellenado y firmado, a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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