I cittadini residenti all’estero – iscritti AIRE - hanno diritto di voto per tutte le consultazioni elettorali italiane secondo modalità differenti per ciascun tipo di elezione:

Sono inoltre previste alcune norme speciali per gli italiani temporaneamente presenti all’estero, cioè per chi si trova all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, anche se non ha trasferito la residenza anagrafica all’estero (non iscritto all’AIRE).

 

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Dal 1957 l’Associazione Trentini nel mondo mantiene e rafforza i legami con gli emigrati trentini e i loro discendenti, presenti in ventisei paesi, favorisce lo sviluppo di rapporti di interscambio culturale con le comunità di origine trentina, promuove la conoscenza della storia dell’emigrazione dal Trentino e ne custodisce la memoria, presta attenzione ai nuovi flussi migratori che riguardano soprattutto le giovani generazioni.

 

Per diventare socio della Trentini nel mondo, bisogna sottoscrivere un modulo di richiesta di adesione, nel quale vanno indicate anche le motivazioni della richiesta (come da articolo 3 dello Statuto dell'Associazione).

 

Il versamento della quota sociale annuale (30,00 € socio ordinario) dà diritto a partecipare alle Assemblee dell’Associazione con diritto all’elettorato attivo e passivo, a ricevere il periodico Trentini nel mondo e tutte le informazioni relative alle attività annuali dell’Associazione.

 

Il modulo può essere sottoscritto on line (sotto) o ritirato presso la sede di via Malfatti, 21.

 

L’iscrizione all’Associazione diventa effettiva solo dopo che il Consiglio Direttivo ha preso in esame e accolto la domanda di adesione.

 

L’avvenuta iscrizione sarà comunicata dalla Segreteria dell’Associazione tramite lettera, unitamente alle modalità di versamento della quota associativa.

 

 

Carta d’Identità   Codice Fiscale   Passaporto

 

 

Carta d'Identità

 

La carta d’identità elettronica (C.I.E) può essere richiesta dagli iscritti AIRE nelle rappresentanze consolari abilitate (attualmente Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano).

Chi vive negli altri Paesi può solamente richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.

Il costo è di euro 21,95 (servono tre fototessere uguali e non anteriori a sei mesi)

Per maggiori informazioni vedere il sito del Ministero degli Affari Esteri

 

Codice Fiscale

Il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che riassumono i dati anagrafici del cittadino: 

  • 3 lettere per il cognome 
  • 3 lettere per il nome
  • 2 numeri l’anno di nascita
  • 1 lettera che rappresenta il mese di nascita
  • 2 numeri per il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità) 
  • 4 caratteri che indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
  • 1 carattere calcolato in automatico dal sistema.

Il codice fiscale serve come identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe tributaria gestiti dall’Agenzia delle entrate. Non sono validi i Codici Fiscali generati automaticamente da siti non ufficiali.

In Italia il codice fiscale va richiesto all’Agenzia delle entrate

I cittadini italiani residenti all’estero (iscritti  AIRE) possono chiedere il codice fiscale, al Consolato competente per la propria area di residenza (vedi Consolato). Il Codice Fiscale viene rilasciato immediatamente dai Consolati attraverso il sistema telematico in collegamento con l’Anagrafe tributaria (Servizio Fisconline dell’Agenzia delle Entrate). Successivamente l’Agenzia delle Entrate invierà un tesserino al domicilio del richiedente.

Nessun altro soggetto o sito internet può fornire un codice fiscale valido.

Per richiedere il codice fiscale presso il Consolato è necessario presentare un modulo di richiesta unitamente alla copia di un documento d’identità.

Per ottenere il Codice fiscale suggeriamo di visitare il sito internet Consolato di riferimento.

Il codice fiscale non ha scadenza.

  

Passaporto


Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento. 

All’estero è rilasciato dai Consolati ai soli cittadini italiani iscritti all’AIRE.

Per chi ha acquistato la cittadinanza italiana per riconoscimento è quindi necessario che tutte le pratiche siano state concluse e che sia stata formalizzata da parte delle autorità l’iscrizione AIRE.

Al momento della richiesta è molto importante avere la situazione di stato civile aggiornata (ovvero che eventuali atti di matrimonio, nascita figli, ecc. siano già stati presentati all'Ufficio Consolare o già registrati in Italia)

I passaporti hanno validità di 10 anni e NON SONO RINNOVABILI.

 

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Sandro Molin Pradel: joven maestro heladero con una tradición familiar de muchas generaciones sobre sus espaldas. Es el fundador del L.I.A.G. (Libre Instituto del Arte de la Heladería) que tiene como objetivo preservar, promover y difundir valores, tradición, innovación, especificidad en el arte de producción artesanal de helados. Está dedicado desde 2004 a la docencia relacionada con la producción de helado, será el Coordinador didáctico y profesor principal del curso.

Trabajarán junto a Sandro Molin Pradel, para el desarrollo de temas específicos:

Loris Molin Pradel: heredó la pasión y la heladería familiar en Bolzano (Italia), que dirige desde hace casi 40 años. Es profesor de heladería, ha sido consultor para la puesta en marcha de proyectos de helados artesanales en Marruecos, Mozambique, Sudáfrica e Italia. En el curso se ocupa del acompañamiento y coordinación docente, de los aspectos históricos y culturales de la producción y tradición de los helados.

Oscar Menapace: argentino de origen trentina. Es profesor de historia y experto en la emigración trentina a Argentina. Desde 2016 es coordinador de los Círculos Trentinos del Nordeste argentino. Se ocupará del vínculo entre la emigración y las tradiciones italianas en Argentina.

Francesco Gubert: ingeniero agrónomo y maestro catador de quesos, se ocupará de las materias primas, en particular de la leche, especialmente sobre sus características químicas, físicas, organolépticas y tecnológicas, pero también de algunos productos de primera elaboración (nata, yogur, ricotta) que tienen su espacio en la actividad de la heladería artesanal.

Davide Pedrolli: licenciado en "Jurisprudencia y Derecho Alimentario" y en "Sistema alimentario: gestión, sustentabilidad y tecnologías", periodista autónomo y manager en exportaciones para Escandinavia de empresas trentinas e italianas del sector de alimentos y bebidas. Tendrá a su cargo los aspectos relacionados con el control de calidad.

Carlo Pedrolli: director médico del Servicio de Dietética y Nutrición Clínica de la Agencia Provincial de Servicios de Salud de Trento. Abordará el tema del valor nutricional de los ingredientes y del helado como producto.

Rodolfo Veronesi: argentino de origen trentino, es profesor de Comercio Exterior en la Universidad Nacional de Río Negro y Coordinador de los Círculos Trentinos de la zona sur de Argentina. Presentará algunos aspectos económicos y de gestión.

Claudio Commissari: propietario de la heladería Gelatomania en Trento y maestro heladero. Abordará los temas de la gestión diaria de una heladería artesanal con especial atención a la relación con clientes y proveedores.

Sara Lago: Licenciada en Ciencias y Tecnologías Biomoleculares y Doctora en Medicina Molecular, es actualmente investigadora postdoctoral en el Centro de Biología Integrativa (CIBIO) de Trento. Se ocupará de los aspectos químicos de la pasteurización y la producción de helados.

 
In base alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno prot. n.K78 del 24.12.2001 e dalla prassi dei moltissimi procedimenti ai quali l’Associazione Trentini nel Mondo presta assistenza dal 2001, possiamo indicare che i documenti sono i seguenti:
  1. atto di nascita dell’avo emigrato, su modello internazionale;
  2. estratti degli atti di nascita dei discendenti in linea retta, con indicazione dei dati della madre e del padre e dei figli del/la dichiarante, se minori e con lui/lei residenti.

Dalla documentazione doveva risultare che l’avo era emigrato dai territori indicati nel periodo in cui fecero parte dell’Impero Austro-Ungarico, fra il 25 dicembre 1867 (data della costituzione dell’Impero Austro-Ungarico con la riforma costituzionale denominata Ausgleich) e il 16 luglio 1920 (data di entrata in vigore del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919 in cui i territori suddetti furono ceduti all’Italia).

In alcuni casi, l’emigrazione in quel periodo risulta sufficientemente documentata dai certificati di nascita, di matrimonio o morte. Ad esempio, un certificato di nascita dimostra che l’avo è nato nei territori indicati dopo il 1867 e vi è un atto di matrimonio o di nascita di un figlio avvenuti prima del 1920 nello stato in cui è emigrato. Al di fuori di questi casi, era necessario presentare ulteriori documenti, quali, ad esempio:

  • passaporto o lasciapassare, documentazione attestante il trasferimento o i mantenimento all’estero della residenza nel periodo indicato,
  • certificati o altri documenti dello sbarco nel paese di immigrazione,
  • documenti ufficiali o fonti bibliografiche dell’emigrazione, assegnazione di lotti di terreno nel paese di emigrazione, etc…

Con la documentazione finora descritta, l’interessato documentava di avere diritto alla cittadinanza italiana secondo quanto richiesto dalla legge n. 379/2000 (discendenza da avo originario dai territori indicati).

Peraltro, la Commissione interministeriale competente per la trattazione delle dichiarazioni di cittadinanza in base alla legge n. 379/2000 ritiene importante che sussistano ulteriori requisiti per poter riconoscere la cittadinanza italiana: la sussistenza di legami culturali e sociali con l’Italia e la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell’avo emigrato (pur non essendo mai stato cittadino italiano).

Richiedevano, quindi, ulteriori documenti:

  1. attestazione rilasciata da Circoli, Associazioni, Comunità di italiani presenti nel luogo (estero) di residenza contenente elementi idonei ad evidenziare l’italianità dell’interessato quali i seguenti:
    1. livello di notorietà dell’appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano da parte dell’interessato e dei suoi ascendenti;
    2. dichiarazione di appartenenza nazionale;
    3. data di iscrizione all’organismo che rilascia l’attestazione;
  2. ogni altra utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico – linguistico italiano (ad es. copie autenticate di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana o pagelle scolastiche, corrispondenza familiare, ecc.),
  3. un certificato dell’autorità competente del luogo di emigrazione dell’avo dalla quale risulti che non ha mai acquistato la cittadinanza di quello stato,
  4. certificazione del possesso della cittadinanza straniera (rilasciata, Italia, dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato a cui il dichiarante appartiene).

Poiché, al termine del procedimento, dovranno essere iscritti nei registri dello stato civile anche gli atti di eventuale matrimonio e morte dell’avo e dei discendenti, alcuni uffici chiedevano fin dall’inizio del procedimento anche la presentazione di questi documenti. Si ricorda che gli atti di matrimonio delle persone vive, poiché certificano una situazione che può cambiare, hanno durata di sei mesi dal momento in cui sono rilasciati.

 

Legalizzazione e traduzione

 

I documenti e gli atti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte) formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dal Consolato Italiano competente per il territorio in cui si trova l’ufficio che li ha emessi.

Riferimento normativo: articolo 21, comma 3 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396.

Questa regola non vale per alcuni stati che hanno sottoscritto una convenzione internazionale, la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, che prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari. In questi casi, la legalizzazione consolare è sostituita dalla cosiddetta postilla.

La postilla è una nota che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità dello Stato che ha emesso l’atto, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso (ad esempio, in alcuni stati è un ufficio presso il Ministero degli Affari Esteri, in altri il Ministero dell’Interno). La postilla sostituisce la legalizzazione presso i consolati italiani.

I documenti scritti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. La traduzione valida deve essere fatta in una delle seguenti forme:

  • traduzione fatta da un traduttore riconosciuto dal Consolato Italiano competente per il territorio da cui l’atto proviene e certificata dal Consolato stesso; OPPURE
  • la traduzione può essere eseguita in Italia da chiunque sia in grado di farla. Il traduttore presenta personalmente al Comune italiano competente a ricevere la domanda di cittadinanza e presta giuramento affermando che la traduzione è conforme all’originale, oppure presta giuramento presso un tribunale civile italiano.

Riferimenti: articolo 22 del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396.